Energia Non ammesse modifiche contrattuali unilaterali da parte dei fornitori
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/10/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 19/10/2022
Nota congiunta di Arera e Agcm, a fronte delle frequenti segnalazioni relative agli operatori che propongono modifiche contrattuali per gas e energia elettrica
Il presidente dell’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente e il presidente dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ricordano che Il decreto Aiuti bis,art. 3 ha sospeso sino al 30 aprile 2023 l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta al fornitore di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto di definizione del prezzo.
Il fornitore ha il diritto di recesso e che sono inefficaci i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.I rapporti tra venditori e acquirenti, sono regolati, anche dal «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali», allegato A alla deliberazione Arera 366/2018/R/com, che all’articolo 13 disciplina i termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.
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