Enti del Terzo Settore nomina dell’organo di controllo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/10/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 09/10/2024
Quando scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo negli enti non commerciali
L’obbligo è regolato dall'art 30 del codice del terzo settore D.lgs. 117/2017.
L’obbligo è previsto per:
1. Fondazioni del Terzo Settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. ;
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità;
3. Enti del Terzo Settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro Imprese che abbiano costituito patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10.
L'obbligo cessa quando, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
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