Erogazioni a no profit esteri stesse regole per la deducibilità
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/12/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/12/2024
L’agevolazione è indipendente dalla nazionalità, ma il donatore deve acquisire la documentazione che accerti gli scopi senza fini di lucro, l’attività svolta e la personalità giuridica del beneficiario
Le donazioni a favore di una Fondazione senza scopo di lucro che poi destina a enti no profit stranieri, in linea generale sono deducibili.
Tuttavia, la semplice acquisizione dello statuto dell'ente estero non è sufficiente ad accertarne la personalità giuridica e il rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione di favore.
A chiedere il chiarimento, fornito con la risposta n. 242 di oggi, 4 dicembre 2024, è una Fondazione senza scopo di lucro, le cui fonti di finanziamento sono rappresentate da erogazioni liberali ricevute per grande maggioranza dal Fondatore e da società appartenenti al gruppo riconducibile al Fondatore stesso. L’organismo utilizza i fondi di cui dispone per svolgere direttamente le attività di utilità sociale previste dal suo Statuto e per supportare finanziariamente una pluralità di enti e iniziative no profit.
Tra gli enti finanziati nel 2022 la Fondazione ha erogato contributi anche a beneficio di enti no profit con sede all'estero.
Ciò detto, la richiedente, dopo avere evidenziato che con la risoluzione n. 74/2014 l’Agenzia ha chiarito che sono deducibili per il primo erogatore, in linea con le previsioni dell’articolo 100, comma 2, lettera a), del Tuir, le erogazioni liberali destinate a enti che le utilizzano per successive erogazioni ad altri enti no profit, chiede se ciò valga anche nel caso in cui i beneficiari finali siano non residenti e non operanti nel territorio dello Stato.
La risposta dell’Agenzia delle entrate è molto articolata.
Il primo passo è l’esame della norma agevolativa richiamata. In particolare, l’articolo 100 del Tuir, disciplina, a determinate condizioni, la deducibilità dal reddito di impresa delle spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Più nello specifico, il comma 2, lettera a), prevede la deducibilità delle “erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica (...) per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato”.
Il regime speciale, osserva l’Amministrazione, privilegia l'aspetto “finalistico dell'erogazione”, condizione indispensabile, infatti, è lo scopo perseguito in via esclusiva da parte dei beneficiari delle donazioni. È sulla base di questo criterio che con la risoluzione n. 74/2014, menzionata anche dalla Fondazione, le erogazioni liberali dirette a una Fondazione sono da questa deducibili se successivamente destinate ad altri enti no profit, che svolgono direttamente le attività tutelate dalla norma di favore e, quindi, con i requisiti richiesti per beneficiare del regime.
Per quanto riguarda il quesito specifico della contribuente sull’applicabilità dell’articolo 100 in caso di elargizioni a enti senza scopo di lucro non residenti, la risoluzione n. 99/1996 ha precisato che, salvo norma contraria, l’agevolazione è applicabili anche alle erogazioni liberali a favore delle persone giuridiche di diritto straniero, sempre che possa essere comprovata la conformità dei requisiti essenziali (statuto, iscrizione a un apposito registro, eccetera) a quelli richiesti dall’ordinamento nazionale, tra i quali le finalità “non lucrative” e il perseguimento “esclusivo” di tali finalità.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che, in linea generale, sono deducibili le donazioni erogate a un ente (primo beneficiario) e da questo trasferite ad altri enti no profit (beneficiari finali), anche non residenti, a patto che siano rispettate le condizioni precisate dalla risoluzione n. 74/2014, e di quanto ulteriormente specificato nella risposta in relazione agli enti di diritto straniero.
Ma il quesito ha bisogno di ulteriori precisazioni. In particolare, va accertato se, ai fini dell’agevolazione, l’esistenza di un progetto definito debba sussistere prima o dopo l’erogazione da parte del primo donatore.
Al riguardo le Entrate confermano quanto già detto, ancora una volta, con la risoluzione n. 74/2014 e cioè che ai fini della deducibilità dei contributi versati dal primo erogatore, a favore della Fondazione e da questa destinate a enti terzi, occorre che la Fondazione disponga di un progetto da finanziare già definito al momento dell’erogazione in suo favore.
Soltanto così il finanziatore può verificare se il secondo ente beneficiario, anche se di diritto straniero, sia in possesso della qualifica di persona giuridica che persegue, con modalità non lucrative, esclusivamente finalità comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, o finalità di ricerca scientifica, e ciò in coerenza con l’aspetto finalistico delle elargizioni stesse.
Quindi, specifica l’Agenzia, per fruire della deduzione, nelle ipotesi di prime erogazioni a un ente che a sua volta le destina a un diverso beneficiario finale, la società che deduce deve conservare la documentazione relativa ai progetti finanziati, al possesso della personalità giuridica del destinatario finale, al rispetto da parte di quest'ultimo sia della normativa nazionale, primaria e regolamentare, di settore, e sia del perseguimento, senza fine di lucro, delle finalità favorite dalla norma agevolativa del Tuir, condizione indispensabile sia in caso beneficiario finale di diritto italiano e operante in Italia sia nell'ipotesi che si tratti di un ente diritto estero e operante all'estero.
Tornando al caso specifico, l’Amministrazione ritiene che la semplice acquisizione dello statuto dell'ente di diritto straniero non sia sufficiente ad accertare la personalità giuridica di quest’ultimo, né il rispetto delle norme primarie e regolamentari applicabili e l'esclusivo perseguimento, senza fini di lucro, delle attività a cui è destinata la norma agevolativa del Tuir.
Di conseguenza, non sono deducibili le erogazioni che la Fondazione riceve e poi destina a enti di diritto straniero rispetto ai quali venga acquisito il solo statuto o documento analogo.
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