Esente Iva il trattamento effettuato dal chiropratico
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/11/2019
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/11/2019
I giudici tributari negano l’approccio formalistico già bocciato dalla Corte Ue
Sentenza della Ctp di Ancona (496/19) depositata ieri.
La questione era già stata affrontata a giugno dalla Corte Ue (causa C-597/17).
Accogliendo i principi UE, i giudici di merito si sono fatti garanti del diritto unionale, interpretando una norma interna (articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972) alla luce delle norme (articolo 132, par. 1, lettera c, della direttiva 2006/112) e dei principi (neutralità fiscale) dell’ordinamento Ue.
La sentenza ha affermato che, affinché possa beneficiare del regime Iva di favore, una prestazione sanitaria o medica resa alla persona, deve presentare:
a) un requisito oggettivo, in quanto deve trattarsi di una prestazione di diagnosi, cura o riabilitazione alla persona;
b) un requisito soggettivo, ovvero deve essere resa dagli esercenti professioni o arti sanitarie.
A tali fini, la chiropratica – «disciplina scientifica olistica e arte curativa resa nell’ambito del diritto alla salute» – non può che ritenersi prestazione sanitaria e rimane tale anche in assenza di una regolamentazione della legislazione interna.
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