Esenti dall’Iva anche i professionisti non regolamentati
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/06/2019
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/06/2019
Corte di giustizia europea valutabile sulla base di altri parametri l’attività medica o paramedica
Secondo i giudici Ue, affinché si possa rientrare tra «le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati» (art. 132, par. 1, lett. c della direttiva Iva), è necessario che la prestazione sanitaria sia diretta alla persona e fornita da soggetti con le necessarie qualifiche professionali.
Non è richiesto però che quest’ultimi esercitino una professione medica o paramedica disciplinata dalla normativa dello Stato membro ma possono considerarsi rilevanti altri parametri per valutare le loro qualifiche professionali (ad esempio, formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).
L'autore da per scontato che le professioni del chiropratico e dell’osteopata, "oggi ufficialmente riconosciute come sanitarie (legge 3/2018)", siano prestazioni esenti.
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