Esterometro, il rebus dell’invio per gli acquisti fuori campo Iva

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/08/2019

Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/08/2019


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Secondo quanto affermato dall’agenzia delle Entrate si dovrebbe trasmettere anche i dati per avere consumato il caffè al bar all'estero


Dai carburanti alle spese per alberghi, bar o ristoranti in un Paese Ue o extra-Ue che in base a principi di territorialità sono assoggettati a imposta nel Paese dove viene resa la prestazione o effettuata la cessione, senza alcun limite di importo.

L'obbligo scatterebbe perché nella circolare 14/2019 è precisato che quando queste sono emesse elettronicamente consentono di evitare la compilazione dell’esterometro.

La circolare 14 interpreta la norma in senso estensivo, contemplando l’obbligo anche per le operazioni non rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, includendo così anche quelle prive del requisito di territorialità, come la prestazione di un albergo all’estero, piuttosto che la consumazione in un bar, questa volta non solo in un Paese black list, ma ovunque fuori dall’Italia.

Irrilevante che nella dichiarazione annuale IVA questi dati non siano richiesti, in dichiarazione vanno indicate infatti le operazioni rilevanti ai fini Iva e quelle fuori campo dell’imposta per carenza del requisito della territoriale per le quali però vi è l’obbligo di fatturazione.

Ulteriore commento di Raffaele Rizzardi che critica l'interpretazione estensiva.

NDR: Vedi anche risposta 85/2019.

 

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