FALLIMENTO E NOTA D'ACCREDITO - Contabilita La nuova formulazione dell’art. 26 DPR 633/1972

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/02/2016

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 17/02/2016


Classificazione:

img_report

Rettifica dell’imponibile e dell’imposta delle operazioni per le quali sia stata emessa una nota di variazione.

Il legislatore ha riscritto l’art. 26, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 individuando, di fatto, i casi in cui si può emettere la nota di variazione per mancato pagamento a causa di assoggettamento a procedure concorsuali. “quando” emettere la nota, ovvero: “a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis …, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 …, b) ….procedure …..rimaste infruttuose”.

Il comma 5 dell’art. 26 chiarisce poi che nel caso di emissione della nota di variazione, nei casi di procedura concorsuale, il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ric.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro