FALLIMENTO E NOTA D'ACCREDITO - Contabilita La nuova formulazione dell’art. 26 DPR 633/1972
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/02/2016
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 17/02/2016
Classificazione:
Rettifica dell’imponibile e dell’imposta delle operazioni per le quali sia stata emessa una nota di variazione.
Il legislatore ha riscritto l’art. 26, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 individuando, di fatto, i casi in cui si può emettere la nota di variazione per mancato pagamento a causa di assoggettamento a procedure concorsuali. “quando” emettere la nota, ovvero: “a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis …, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 …, b) ….procedure …..rimaste infruttuose”.
Il comma 5 dell’art. 26 chiarisce poi che nel caso di emissione della nota di variazione, nei casi di procedura concorsuale, il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ric.
Il comma 5 dell’art. 26 chiarisce poi che nel caso di emissione della nota di variazione, nei casi di procedura concorsuale, il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ric.
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