FATTURA E FIRMA DIGITALE A SECONDA DI CHI LA PREDISPONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 29/08/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/08/2019
Firma della fattura le regole quando si sceglie di apporre la firma
Se l’intermediario si limita a trasmettere allo Sdi una fattura già predisposta, la firma da apporre è quella dell’emittente; se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo Sdi, sarà quest'ultimo ad apporre la sottoscrizione.
Risposta n. 348 del 28 agosto 2019.
Quando si voglia utilizzare la firma digitale, modalità obbligatoria solamente per le fatture perso la pubblica amministrazione, vale quanto precisato dalla circolare n. 18/2014, in base alla quale per poter individuare colui che è tenuto alla firma digitale “occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l'invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l'emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell'ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione. È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972.”.
Considerato quanto finora espresso nel caso dell’interpello, dunque, la firma dovrebbe essere quella dell’istante, ma poiché quest’ultimo vuole avvalersi di un intermediario, occorre il preventivo accordo con l’officina che fornisce il servizio, ferma restando la responsabilità del cedente/prestatore del servizio, come previsto dal citato articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015.
Riguardo la firma digitale, infine, l’Agenzia distingue due casi:
- se l’intermediario si limita a trasmettere allo Sdi una fattura predisposta dall’istante, la firma, e l’annotazione in fattura, da apporre è quella dell’istante che agisce in qualità di emittente
- se, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo Sdi la firma, e la relativa annotazione in fattura, sarà quella dell’intermediario.
Indietro