FATTURA ELETRONICA E LIQUIDAZIONE IVA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/07/2018

Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 21/07/2018


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Interessanti considerazioni ANC COFIMI sulla competenza di liquidazione IVA per le fatture emesse e ricevute.


Secondo la nota del 15.5.2018  ANC COFIMI (argomentazioni in nota congiunta 27/03/2018) al fine di individuare il giorno dal quale esercitare la detrazione, è sufficiente che il possesso/arrivo della fattura (la cui Iva sia esigibile nel mese oggetto della liquidazione) risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell’Iva.
 
Data di emissione della fattura
 
Il provvedimento (§ 4.1 e relative motivazioni) precisa che la fattura elettronica continuerà a considerarsi emessa, ai fini dell’esigibilità, alla data indicata nel documento (in passato già ossia nel campo <Data> della sezione “dati generali” del file XML anche se trasmessa successivamente.
 
Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli (vedi appendice 1specifiche tecniche) I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare
da pochi minuti fino a cinque giorni. In caso di superamento dei controlli minimi sarà recapitata (entro 5 giorni) una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.
 
Ricezione della fattura e relativa detrazione IVA
 
Il provvedimento precisa che la detrazione IVA si esercita dalla data indicata nella “ricevuta della consegna” SdI (§ 4.5) o, a seconda dei casi, di “presa visione” (§4.6).
Come anticipato in premessa l’impostazione delineata dal provvedimento del 30 aprile non si pone, a giudizio ANC CONFIMI in termini di contrasto con le regole del DPR n. 100/98
anche se è evidente che la data di ricezione diventerà con la FE un momento inequivocabile ai fini di stabilire il dies a quo esercitabile a cui i contribuenti dovranno prestare attenzione.
 
 

 

Se la “presa visione ” da parte del destinatario avviene entro il 16/6, secondo la prospettazione del DPR 100/98, la detrazione (poiché la fattura si intenderà arrivata entro tale data) potrà essere operata con riferimento al mese di maggio (scadenza liquidazione 16/06); nel caso di visione successiva al 16/06 l’Iva potrà invece essere detratta solo a partire dalla liquidazione per il mese di giugno (scadenza 16/07); nulla vieta ovviamente che, in ogni caso, il contribuente scelga di operare la detrazione nei mesi successivi e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all’anno risulta nte dalla citata“presa visione”.

Considerato che il provvedimento (§4.6) per il caso di fattura messa a disposizione nell’area riservata precisa che ai fini fiscali la data di ricezione è rappresentata, appunto, dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia e considerato altresì che la C.M. 1/E/2018 (per trovare la soluzione alle fatture di fine anno) ha, di fatto, (ri)espanso i termini del dies ad quem finale (dichiarazione annuale relativa all’anno di arrivo della fattura come da testo articolo 25 e non, invece, a quello di esigibilità dell’ imposta come da testo articolo 19) si verrebbe a creare il paradosso per il quale, fino a quando il contribuente non visionerà la fattura nella propria area autenticata, non decorrerà mai detto termine ultimo. Questo paradosso dimostra (se ancora ce ne fosse bisogno) come le modifiche apportate dall’articolo 2 del D.L. 50/2017 vadano quanto prima azzerate attraverso un intervento normativo che ripristini, come in passato, un termine lungo gestibile (se non biennale almeno annuale) calcolato dall’esigibilità dell’imposta.

 

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