FATTURA ELETRONICA E LIQUIDAZIONE IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/07/2018
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 21/07/2018
Interessanti considerazioni ANC COFIMI sulla competenza di liquidazione IVA per le fatture emesse e ricevute.
Se la “presa visione ” da parte del destinatario avviene entro il 16/6, secondo la prospettazione del DPR 100/98, la detrazione (poiché la fattura si intenderà arrivata entro tale data) potrà essere operata con riferimento al mese di maggio (scadenza liquidazione 16/06); nel caso di visione successiva al 16/06 l’Iva potrà invece essere detratta solo a partire dalla liquidazione per il mese di giugno (scadenza 16/07); nulla vieta ovviamente che, in ogni caso, il contribuente scelga di operare la detrazione nei mesi successivi e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all’anno risulta nte dalla citata“presa visione”.
Considerato che il provvedimento (§4.6) per il caso di fattura messa a disposizione nell’area riservata precisa che ai fini fiscali la data di ricezione è rappresentata, appunto, dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia e considerato altresì che la C.M. 1/E/2018 (per trovare la soluzione alle fatture di fine anno) ha, di fatto, (ri)espanso i termini del dies ad quem finale (dichiarazione annuale relativa all’anno di arrivo della fattura come da testo articolo 25 e non, invece, a quello di esigibilità dell’ imposta come da testo articolo 19) si verrebbe a creare il paradosso per il quale, fino a quando il contribuente non visionerà la fattura nella propria area autenticata, non decorrerà mai detto termine ultimo. Questo paradosso dimostra (se ancora ce ne fosse bisogno) come le modifiche apportate dall’articolo 2 del D.L. 50/2017 vadano quanto prima azzerate attraverso un intervento normativo che ripristini, come in passato, un termine lungo gestibile (se non biennale almeno annuale) calcolato dall’esigibilità dell’imposta.
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