FATTURA ELETTRONICA CON (FORSE) ESONERO DALLA REGISTRAZIONE IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/10/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 18/10/2018


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Il c. 2-bis dell'art. 11 del DL. 87/2018 prevede un esonero dalla registrazione IVA


L’art. 11 co. 2-bis introdotto in sede di conversione in legge, modifica maldestramente l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 prevedendo che:

I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo (il comma 3 parla però di fattura elettronica non di comunicazione dei dati delle fatture) sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 vendite e 25 acquisti del DPR. 633/72.

 

Considerato che l’art. 1 c. 3 del D.Lgs. 127/2015, non parla di comunicazione dati fatture ma invece si riferisce all’obbligo di fatturazione elettronica, non si capisce cosa si sia voluto dire.

Probabilmente si voleva esonerare dalla registrazione IVA le fatture elettroniche sia emesse che ricevute ma in questo caso il legislatore ha fatto una pessima figura.

La norma dovrà sicuramente essere rivista.

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