FATTURA ELETTRONICA E CARTACEA COESISTENZA O SEZIONALE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/11/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 08/11/2018
Istaurare o meno il registro sezionale iva per separare le fatture eletroniche da quelle cartacee
Fatture Elettroniche e cartacee Inevitabilmente si continueranno a ricevere fatture analogiche (es. forfettari) valutare quindi l’opportunità di attivare dei registri IVA sezionali diversi: - uno per le fatture elettroniche; - l'altro per le cartacee. Potrebbe essere una semplificazione nel lavoro.
Peraltro con l’entrata in vigore del DM 17 giugno 2014, che ha sostituito il DM 23 gennaio 2004 in materia di conservazione dei documenti informatici, sono superati i precedenti chiarimenti di prassi.
Le nuove disposizioni, non prevedono più vincoli di tenuta del sezionale FE e del sezionale fatture analogiche per evitare la conservazione anche delle fatture cartacee. Ora posso conservare in digitale solo i documenti informatici col solo vincolo di una corretta tenuta della contabilità. Fatture elettroniche e analogiche possono coesistere nello stesso registro.
Infatti se l'art. 3 del DM. 23.1.2004 prevedeva il vincolo "purche' sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuita' per ciascun periodo d'imposta;" condizione richiamata nella circolare Circolare n°36/2006 Punto 5.3 La garanzia dell’ordine cronologico, senza soluzione di continuità dove si diceva che "Il decreto prevede che il processo di memorizzazione debba avvenire assicurando l’ordine cronologico dei documenti, senza che vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta. ...omissis.... Tuttavia, ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, e' consentita la conservazione con le modalita' tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuita' per periodo di imposta."
Ora l'art. 3 del DM. 17.6.2014 non ripropone queste condizioni quindi si ritiene superata la citata circolare n. 36/2006.
Confermato dall'AE
La conferma dell'assenza di obbligo dei sezionali è arrivata anche con la Risposta n. 3 alla Videoconferenza Italia Oggi del 15.11.2018.
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