FATTURE RICEVUTE NOTE E IMPOSTA DI BOLLO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/12/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 04/12/2018


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Se applicare o meno il bollo sulle fatture può a volte creare dei dubbi che cercheremo di fugare con queste note


In primis si deve ricordare che il bollo è alternativo all’IVA, lo prevede l’art. 6 della Tabella allegata al provvedimento che disciplina l’imposta di bollo (DPR. 642/1972). Questo significa che qualsiasi fattura soggetta a IVA e anche qualsiasi ricevuta, nota o quietanza riferita a corrispettivi assoggettati a IVA non è assoggettata al bollo.

Misura dell’imposta di bollo

Le fatture, sia cartacee che elettroniche, non soggette a IVA nonché qualsiasi altra ricevuta o quietanza se di importo superiore a euro 77,47 deve essere assoggettata al bollo da 2 euro.

Si applica quindi la marca da bollo da 2 euro solo se il corrispettivo indicato supera i 77,47 euro.

Se nel documento sono presenti contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, si dovrà verificare se l'importo non assoggettato ad IVA supera i 77,47 €, in caso positivo sarà soggetto a imposta di bollo (risoluzione 98/2001).

Il bollo si applica nell’esemplare da consegnare al cliente, la norma parla infatti di documenti spediti e consegnati o di ricevute rilasciate dal creditore, sulle altre copie sarà riportata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.

Assolvimento in modo virtuale

È possibile assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, tramite apposita procedura che interessa normalmente chi emette grandi quantità di documenti, in questo caso sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”. Vedi risoluzione 16/2015.

Bollo sui documenti informatici

L’imposta di bollo su fatture elettroniche, atti e documenti informatici deve invece essere versata in un’unica soluzione, in modalità telematica, tramite il modello F24.

Con la risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le corrette modalità di assolvimento del tributo.

Questo andava eseguito entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, dopo avere calcolato quanto complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l’anno. Il versamento avviene col mod. F24 (codice tributo 2501), con indicazione dell'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento.

Per le fatture elettroniche il versamento è però trimestrale.

Ogni fattura elettronica assoggettata a imposta di bollo deve riportare l'annotazione “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014”.

Tabella riepilogativa bollo

-

 N.

 Fatture, note, note di credito e debito, ricevute quietanze e simili di importo superiore a 77,47 euro relativi a:

 BOLLO

 SI’/NO

 1

 Operazioni soggette ad Iva, anche se l’IVA non è esposta ma è riportata la nota che trattasi di documento emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA

 NO

 2

 Operazioni non imponibili relative ad esportazioni (Art. 8 lett. A e B DPR. 633/72)

 NO

 3

 Cessioni INTRACOMUNITARIE (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993) il c. 5 dell’art 66 del DL 331/93 prevede che “La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.”.

 NO

 4

 Servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72) che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78),

 NO

 5

 Operazioni con Iva assolta all'origine, es. prodotti editoriali art. 74

 NO

 6

 Operazioni in REVERSE CHARGE (circolare n.37/E/06)

 NO

 7

 Cessioni di Rottami Art. 74, cc. 7/8

 NO

 8

 Operazioni ESENTI (art.10 DPR. 633/72)

 SÌ

 9

 Operazioni ESCLUSE (art.15 DPR.633/72)

 SÌ

 10

 Operazioni FUORI CAMPO IVA, (artt. 2, 3, 4 e 5, DPR. 633/72)

 SÌ

 11

 Operazioni FUORI CAMPO IVA artt. da 7-bis a 7-septies DPR. 633/72

 SÌ

 12

 Operazioni non imponibili per cessioni ad ESPORTATORI ABITUALI a seguito dichiarazione d'intento (art.8 lett. c), DPR. 633/72)

 SÌ

 13

 Operazioni non imponibili, in quanto operazioni ASSIMILATE alle cessioni all'esportazione (art.8-bis DPR. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);

 SÌ

 14

 Operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali servizi relativi a beni in transito doganale ed ai trasporti di persone (art. 9 DPR 633/72) ad eccezione di quelle riferite a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78) vedi anche precedente punto 4

 SÌ

 15

 Prestazioni o cessioni dei contribuenti in regime dei MINIMI

 SÌ

 16

 Prestazioni o cessioni dei contribuenti in regime FORFETTARIO

 SÌ

17 Cessioni parificate alle non imponibili art. 72 (si ritiene che le prestazioni di servizi vadano assoggettate a bollo)  NO
18 Cessioni verso San Marino e Vaticano art. 71  NO
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