FNC La sospensione degli ammortamenti e la disciplina delle perdite
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/03/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/03/2021
Documento che esamina gli aspetti di maggior interesse sotto un profilo pratico e operativo di alcune disposizioni introdotte dal d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto") e dal d.l. n. 23/2020, (c.d. Decreto "Liquidità").
Ammortamento
Nella prima parte del documento sono definiti i principali ambiti dell'art. 60, commi 7-bis - 7-quinquies del Decreto "Agosto" che, come è noto, offre la possibilità, alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche ("OIC adopter") di sospendere, per l'anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti economici negativi prodotti dall'evento pandemico Covid-19.
In tal modo, le società hanno la possibilità, e non l'obbligo, di "non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato".
Il legislatore richiede alle società che fanno uso della deroga di destinare, secondo un ordine predefinito, un importo corrispondente alla quota di ammortamento "sospesa" ad una riserva indisponibile.
La nota integrativa, oltre a evidenziare l'adozione della deroga, fornisce informazioni in merito all'iscrizione e all'importo della riserva indisponibile "indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio".
Il contributo, dopo aver affrontato taluni aspetti operativi e contabili, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel Bozza di Documento Interpretativo n. 9 dell'OIC, "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti", riporta alcuni esempi ed esemplificazioni sull'adozione della norma, analizzando anche la formazione della correlata riserva indisponibile.
Perdite
La seconda parte del documento è incentrata sull'analisi della disciplina della riduzione del capitale per perdite recata dall'art. 6 del Decreto "Liquidità", recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021. Come è noto, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, l'art. 6 del Decreto "Liquidità" prevede la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.. Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; solo in occasione dell'approvazione del bilancio di questo esercizio (il quinto dall'emersione della perdita) l'assemblea deve necessariamente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora la perdita non sia stata riassorbita entro i richiamati limiti. Anche le regole enunciate negli artt. 2447 e 2482-ter c.c., applicabili nei casi in cui, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, sono temporaneamente sospese. Gli obblighi di riduzione e contestuale reintegrazione del capitale, ovvero, in alternativa, di trasformazione della società, possono non essere assunti per i cinque esercizi successivi a quello in cui le perdite siano emerse.
Unitamente all'esame della disciplina e delle problematiche correlate, il documento ha rappresentato l'occasione per rivolgere ad amministratori e sindaci alcune indicazioni operative in prossimità della chiusura dei bilanci relativi all'esercizio 2020: occorre evidenziare, infatti, che l'art. 6 del Decreto "Liquidità" non sospende quanto disposto nell'art. 2446, primo comma c.c., o nell'art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. e che, per tal motivo, gli organi di amministrazione e controllo rimangono destinatari di specifici obblighi informativi.
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