FORFETTARI ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE GRATUITA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/10/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/10/2019
Non è tassata la plusvalenza derivante dalla cessione dei cespiti
Atteso che, come chiarito dalla circolare del 4 aprile 2016, n. 10, le plusvalenze realizzate dai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non hanno alcuna rilevanza reddituale,l'istante, essendo dell'avviso che tale principio debba applicarsi anche nell'ipotesi di plusvalenza emergente dall'intervenuta estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale di un immobile strumentale, ritiene di dover adottare la soluzione interpretativa proposta.
L'Agenzia conferma che
"la mutata lettera della norma, in un'ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale,anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario".
Ne consegue che, sul piano sostanziale l'estromissione dei beni oggetto della disciplina di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2018,n. 145 non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di cd. regime forfetari (fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge n. 190 del 2014).
Come chiarito con la circolare n. 39/E del 15 aprile 2008 - seppur in relazione ai soggetti che si sono avvalsi del regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a117, della legge n. 244 del 2007 - si ritiene che i contribuenti che applicano il regime cd. forfetario annoteranno l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel cd. regime forfetario che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva (cfr. paragrafi 4.1 e 4.2 della circolare n. 9/E del 2019).
Non sarà necessario, altresì, rappresentare nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 per il periodo d'imposta 2019.
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