FORFETTARIO RETTIFICA IVA IN ENTRATA E USCITA DAL REGIME

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/12/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 11/12/2018


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Le modalità di calcolo dell'IVA dovuta o a credito, nel caso di entrata o uscita dal regime forfettario


Nel valutare l’opportunità di passaggio al regime forfettario provenendo da un altro regime contabile, oltre ai nuovi parametri di accesso in via di modifica dalla legge di Bilancio 2019, si deve valutare il costo dell’eventuale IVA da versare per poter accedere al regime contabile.

Entrata nel regime – rettifica a debito

Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto a quelle del regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis.2 del DPR. n. 633/72, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

In pratica si deve restituire l’IVA detratta sui beni e servizi non ancora utilizzati quindi esistenti al 31/12 dell’anno precedente a quello di entrata nel regime.

Il calcolo della rettifica della detrazione IVA interessa:

•           le rimanenze di magazzino;

•           i servizi non utilizzati;

•           i beni ammortizzabili (anche immateriali) entrati in funzione negli ultimi 4 anni, esclusi quelli di valore fino a 516,46 €. e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%;

•           gli immobili acquistati da non oltre 9 anni.

I cespiti di valore fino a 516,46 euro e quelli con aliquota di ammortamento superiore al 25% che non sono ancora entrati in funzione, saranno comunque soggetti alla restituitine dell’imposta.

L’IVA andrà versata in concomitanza con la scadenza del saldo della dichiarazione annuale IVA (16 marzo).

Uscita dal regime – rettifica a credito

Anche nel passaggio dal regime forfettario a diverso regime è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno a favore del contribuente.

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