FORMAZIONE TENUTA E CONSERVAZIONE DEI LIBRI SOCIALI IN MODALITÀ INFORMATICA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/03/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 13/03/2018


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È disciplinata dall’art. 39 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e art. 2215bis c.c.


- 39. Libri e scritture.

 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.”

2215-bis del Codice Civile

“Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile. Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.”

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