GARAGE PERTINENZA PRIMA CASA VENDUTO PRIMA DI 5 ANNI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/11/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/11/2018
La plusvalenza è tassata e perde l'agevolazione prima casa.
La plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale costituisce reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir) ed è, quindi, soggetto a Irpef. In alternativa, si può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostituiva del 20 per cento.
Questo il contenuto della risposta n. 83/2018 a un contribuente che intende vendere un box auto acquistato nel 2015 e destinato a pertinenza dell’abitazione principale acquistata nel 2011 usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa.
la cessione della pertinenza unitamente all’abitazione principale entro cinque anni dall’acquisto non genera plusvalenza imponibile, a condizione che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari.
Diversamente, invece, se la pertinenza è venduta separatamente dall’abitazione principale; in questo caso, viene meno il vincolo di strumentalità funzionale della pertinenza rispetto al bene principale. Di fatto il vincolo pertinenziale stabile e duraturo decade nel momento in cui il venditore, esercitando una facoltà che è espressamente riconosciuta al proprietario dall’articolo 818 cc, vende il box separatamente dall’abitazione principale.
In tale ipotesi, la plusvalenza derivante dalla cessione infra quinquennale, determinata con le modalità di cui all’articolo 68, comma 1, del Tuir, costituisce reddito diverso e va quindi assoggettata a IRPEF.
La legge finanziaria per il 2006 ha introdotto la possibilità di optare per un sistema alternativo di tassazione, prevedendo che “in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir ….. sulle plusvalenze realizzate, si applica un'imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 20 per cento”.
L’agenzia, infine, ricorda che la cessione del box prima che decorrano cinque anni dal suo acquisto determina anche la decadenza, limitatamente alla pertinenza, delle agevolazioni previste in materia di prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
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