GESTIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE GENERATO DAI MANCATI PAGAMENTI IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/03/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 22/03/2018
I criteri di compilazione della dichiarazione IVA 2018 periodo 2017 possono generare un credito IVA annuale conseguante ai mancati versamenti.
Nella dichiaraizone IVA 2018 si deve considerare l'imposta periodica anche se non versata.
Lo prevedono le istruzioni, secondo le quali, nella determinazione del saldo annuale, nel quadro VL della dichiarazione si dovrà tenere conto non soltanto dei versamenti periodici eseguiti, ma anche di quelli “dovuti” e non versati.
Nel nuovo quadro VL30, “Ammontare Iva periodica”, si deve infatti riportare:
- nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, come risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche presentate per il 2017, compreso l’acconto di dicembre;
- nel campo 3, l’ammontare complessivo dei versamenti periodici effettuati per il 2017, compresi l’acconto di dicembre, gli interessi trimestrali e i versamenti da ravvedimento;
- nel campo 1, il maggiore degli importi indicati nei due campi precedenti.
Quest’ultimo importo è quello che rileva, nella determinazione del saldo IVA della dichiarazione, quindi il saldo IVA considera anche l’imposta periodica dovuta ma non versata.
In conclusione la dichiarazione annuale potrebbe chiudere con un credito IVA, anche se il contribuente ha omesso uno o più versamenti periodici dell'anno.
Ci si chiede come gestire questo "Credito" in particolare se sia utilizzabile o se debba essere in qualche modo congelato.
Sul punto ricordiamo che la circ. 42/2016 prevede che "...il ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione."
Alla luce di tale interpretazione, si ritiene che, anche se alla determinazione di detto credito ha concorso un’imposta dovuta e non versata, sia possibile l’utilizzo di tale credito sia in rimborso che in compensazione con conseguente eventuale obbigo di visto di conformità.
Gli omessi versamenti periodici saranno recuperati dal fisco o eseguiti dal contribuente col ravvediemnto operoso anche utilizzando il credito della dichiarazione.
E' in ogni caso auspicabile un chiarimento ufficiale anche nel caso in cui il mancato versamento sia riferito all'acconto dovuto, eventualmente comunicato con un criterio di calcolo ma che potrebbe variare applicandone uno alternativo.
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