I bilanci in chiusura registrano subito l’effetto dello stop all’Irap

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/05/2020

Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/05/2020


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Va rilevato il minor importo fra l’imposta calcolata e quella versata in acconto


In conseguenza dell'art. 24 del DL. Rilancio, l’Irap di competenza da rilevare nei bilanci 2019 delle imprese, con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro nel 2019, è pari al minor importo tra:

  • l’imposta che sarebbe effettivamente dovuta per il 2019, senza considerare il decreto rilancio;
  • gli acconti calcolati con il metodo storico.

Gli acconti pagati sono pari al 100% dell’Irap relativa al 2018 o al 90%, per le Pmi con gli Isa.

Per gli stessi soggetti il decreto rilancio prevede, poi, che non è «dovuto il versamento della prima rata dell’acconto» dell’Irap relativa al 2020.

La prima rata da non pagare è calcolata, con il metodo storico, quindi pari al 40% (o al 50% per le Pmi con gli Isa) dell’Irap dovuta per il 2019, quindi senza il saldo come previsto dal DL. rilancio.

L'ultima versione del Dl Rilancio precisa che «l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta», cioè per il 2020 se soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

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