Il conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato” dopo la riforma fiscale

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/04/2025

Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 01/04/2025


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Documento di ricerca della FNC


Nell’ordinamento tributario domestico il regime ordinario del conferimento di partecipazioni è
disciplinato dall’art. 9, comma 5, del Testo Unico sulle Imposte sui redditi (TUIR), a mente del quale i
conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni, sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, con
la peculiarità che, ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo conseguito dovrà essere
quantificato in base al “valore normale” di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 9.
Tale previsione è derogata in presenza di fattispecie specificamente individuate negli articoli 175 e 177
del TUIR che dispongono regole ad hoc in merito al computo del corrispettivo ricevuto dal soggetto
conferente – cd. “valore di realizzo” –; si tratta comunque di fattispecie che, al realizzarsi di
determinate condizioni fissate dalla norma, consentono la neutralità dei conferimenti di partecipazioni
(cd. “realizzo controllato”).

In primis, l’art. 175 del TUIR reca una disciplina applicabile unicamente ai conferimenti di partecipazioni
di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Si tratta di conferimenti, tra imprese residenti
in Italia, che fiscalmente sono trattati come realizzativi, ma in relazione ai quali sono previsti particolari
criteri ai fini del computo della plusvalenza in capo al conferente; quest’ultima, infatti, non è
determinata in base alle regole ordinarie previste dal TUIR per le operazioni di conferimento (ossia,
come detto, in base al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR), ma assumendo quale
corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente (“valore di realizzo”) il maggiore tra:

  • • il valore contabile di iscrizione delle partecipazioni acquisite per effetto del conferimento nel
  • bilancio del conferente e
  • • il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio del conferitario.

Ne deriva che l’operazione di conferimento di partecipazioni ai sensi dell’art. 175 del TUIR non dà luogo
all’emersione di plusvalenze in capo al conferente a condizione che tanto il conferente che il
conferitario iscrivano le partecipazioni acquisite allo stesso valore fiscale che la partecipazione
conferita aveva in capo al conferente. In caso di iscrizione della partecipazione – in capo al conferente
o al conferitario – a un valore superiore rispetto all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto, la
plusvalenza sarà determinata in funzione di tale maggior valore, indipendentemente dai valori di
mercato della partecipazione conferita (cd. “realizzo controllato”)

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