Il Decreto adempimenti novità e semplificazioni

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/01/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/01/2024


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Scadenze dichiarazioni, IVA, ritenute, versamenti, rateizzazioni, ISA, precompilata.


Modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita Iva, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali,  pausa dagli invii dell’Agenzia delle entrate nei mesi di agosto e dicembre per le  comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la compliance.

Sono alcune delle novità introdotte nel sistema tributario dal Decreto legislativo n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio, il giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il decreto fa parte del pacchetto di decreti legislativi attuativi della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) del 9 agosto 2023.

E' composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti.
Di seguito una breve disamina delle disposizioni varate.

Novità in materia di dichiarazione

Molte novità riguardano le dichiarazioni. In primo luogo, viene istituita una dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori dipendenti e i pensionati (articolo 1), per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell’Agenzia siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione. In futuro, anche gli intermediari potranno accedere ai dati.

Dal 2024, inoltre, verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva (articolo 2).

D’altro canto, dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati anche in presenza di un sostituto d’imposta potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia in caso di risultato a credito o effettuando il versamento Irpef tramite F24 in caso di risultato a debito. Se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia, l’applicativo della dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa.

Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita Iva (articolo 19)
Sempre in tema di precompilata, viene stabilito che per decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta (articolo 20).

Cambia il calendario delle dichiarazioni

Novità anche per quanto riguarda i termini di presentazione delle dichiarazioni (articolo 11).

Per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e Irap viene infatti anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre).

Analogamente, cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti Ires, che si sposta all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del Dpr n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.

Dal 1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre).

Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all’articolo 5 del Tuir, potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti Ires presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Per quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

Le modifiche ai modelli

Interventi anche sulla modulistica dei modelli di dichiarazione dei redditi, Irap e Iva (articolo 15).

Tra i cambiamenti, già a partire dal periodo d’imposta 2023 viene prevista la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, viene meno il requisito dell’indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e Iva finora richiesto per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal Dl n. 138/2011 (articolo 2, comma 36-vicies-ter), ossia il dimezzamento delle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1 (per violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e Irap), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione dell’Iva e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’Iva) del Dlgs n. 471/1997.
Semplificazione in arrivo, inoltre, per il regime opzionale per Siiq e Siinq, per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per esercitare l‘opzione non sarà più necessario l’invio dell’apposita comunicazione all’Agenzia, ma la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.
Novità significativa anche per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), per cui (articolo 16) a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025 viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all’esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente, ampliabile con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Semplificazioni

Il decreto elimina inoltre l’obbligo di effettuare la Certificazione unica per i compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfettario e il regime fiscale di vantaggio (articolo 3).

Semplificazioni anche per i depositari delle scritture contabili, che, previo avviso al proprio assistito, potranno “liberarsi” dell’incarico comunicando la cessazione direttamente (articolo 4).

Sempre in tema di semplificazioni (articolo 12), a partire dal 2024 per i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze ne stabilirà i termini.

In materia di crediti d’imposta (articolo 13), già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023 (periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022) si stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, Irap e Iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante.

Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis (articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’articolo 17 dello regolamento n. 115 del 2017.

Pausa d’agosto e a dicembre per gli invii del Fisco

Il decreto istituisce (articolo 10) una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell’Agenzia delle entrate per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), ai controlli formali (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973), alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004) e delle lettere per l’adempimento spontaneo (articolo 1, commi da  634  a 636, della legge n. 190/2014).

ISA indici di affidabilità

Nella stessa ottica di semplificazione, viene prevista una riorganizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) attraverso alcune integrazioni e modifiche dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.

Si prevede che l'attività di revisione degli Isa tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco (articolo 5).

Viene inoltre operata una semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa (articolo 6), prevedendo che l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa.

Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, viene previsto che l’Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati (articolo 7) entro il mese di aprile nel 2024, per poi passare, dal 2025, entro il 15 del mese di marzo. Infine, vengono innalzate le soglie per l’apposizione del visto di conformità (articolo 14).

Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche

Con diversi interventi sull’articolo 20 del D.Lgs n. 241/1997, vengono apportate alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali (articolo 8). In particolare:

  • viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;
  • il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione
  • il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita Iva, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

Liquidazioni IVA

Semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali Iva (articolo 9), per i quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a 100 euro il limite entro il quale il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. Stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (articoli 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973).

In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno.

Quindi, per quanto riguarda l’Iva, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute (articoli 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973). Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

In un’ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

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