Il Dm prezzari conferma i dubbi sui compensi per i visti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/02/2022
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/02/2022
Se l'asseverazione prezzi edilizia debba comprendere il compenso per il visto di conformità
Il decreto firmato dal ministro della Transizione ecologica contenente i costi massimi specifici agevolabili relativi all’asseverazione di congruità delle spese per i bonus in edilizia riporta in primo piano il tema del rapporto tra questa asseverazione e il compenso riconosciuto al soggetto (professionista o responsabile Caf) che rilascia il visto di conformità.
Nonostante dalle informazioni ricavabili dal sito dell’Enea emerga che il computo metrico (e così pure, presumibilmente, l’asseverazione di congruità dei costi) deve contenere tutte le spese professionali relative all’intervento, rilascio del visto di conformità compreso – su queste conclusioni ci sono dei dubbi.
1) il rilascio del visto di conformità è l'ultimo adempimento prima della comunicazione alle Entrate e il professionista incaricato deve verificare la presenza dell’attestazione di congruità, che dovrebbe validare il costo di una prestazione ancora da eseguire, il rilascio del visto appunto.
2) il tecnico che assevera i prezzi ha difficoltà ad asseverare il costo del Visto di conformità, anche perché a volte si fa riferimento al Dm Giustizia 17 giugno 2016, altre vedi documento Fnc/Cndcec del 19 aprile 2021 sul visto superbonus, si richiama il Dm n. 140/2012.
Su questo delicato punto il decreto Mite in corso di pubblicazione contiene alcuni spunti degni di attenzione.
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