IL DPCM CHE PROROGA AL 7 SETTEMBRE LE MISURE PRECAUZIONALI COVID
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/08/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 09/08/2020
Testo del DPCM che proroga le prescrizioni anti covid
Annunciato con un video via facebook dal premier Conte il DPCM che proroga gli obblighi anti covid al 7 settembre 2020.
Alcuni spunti
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni incui non sia possibile garantire continuativamente ilmantenimentodella distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini aldi sotto dei sei anni, nonché i soggetticon forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
A decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.
g) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14,del decreto-legge n. 33 del 2020;
h) è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Art. 4.Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI pag. 71
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