Crediti 4.0 e comunicazioni scorrette regolarizzare con 250 €. o col 25%

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/02/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/02/2026


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Le conseguenze degli errori nelle comunicazioni del credito 4.0 e chiarisce gli adempimenti richiesti e i requisiti introdotti dal Dl 39/2024


Con la risposta ad interpello n. 40/2026 l'Agenzia fornisce indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.

Principio fondamentale: i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.

L’Amministrazione distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando la procedura di riversamento, di regolarizzazione e l’accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

La natura delle comunicazioni

L’articolo 6 del Dl n. 39/2024 ha introdotto due tipologie di comunicazioni, preventiva e di completamento, entrambi obbligatorie e strumentali alla fruizione dei crediti in compensazione.

In particolare, è stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai piani transizione 4.5 e transizione 5.0, imponendo:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 una comunicazione di completamento degli investimenti
  • per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.

Le comunicazioni non incidono sulla maturazione del credito, che sorge con l’investimento, ma sono condizione necessaria per la fruizione in compensazione.

La presentazione della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta quindi un adempimento amministrativo di carattere strumentale, in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

Il caso oggetto di interpello

La domanda arriva da una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno. Pur avendo già utilizzato in compensazione le prime due quote del credito, la società non aveva trasmesso la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6 del Dl n. 39/2024 e aveva compilato in modo errato la comunicazione di completamento.

Ricordiamo che l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1057‑bis della legge n. 178/2020 consiste in un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi “4.0”, cioè ad elevato contenuto tecnologico, destinati alla trasformazione digitale dei processi produttivi. Il credito è riconosciuto in misura percentuale sul costo del bene, con fruizione mediante compensazione.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, la società non ha inviato alcuna comunicazione preventiva. Inoltre, la comunicazione di completamento è stata compilata in modo non corretto, indicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

Ciò malgrado, la società ha compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.

Quando e come regolarizzare

L’Agenzia distingue tra la quota compensata a gennaio 2025 e quella compensata a dicembre 2024.

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