Bici elettrica in uso ai dipendenti trattamento fiscale

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/02/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/02/2026


Classificazione:

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Regime Iva, Irap e delle imposte dirette, dei costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto e l’assegnazione ai dipendenti delle e-bike nell’ambito di un piano di welfare aziendale.


Risposta n. 41 del 16 febbraio 2026

Chiarimenti sui costi e sulla detraibilità dell’Iva relativi al leasing e il trattamento fiscale per i dipendenti a seguito dell’uso promiscuo delle e‑bike, al fine di applicare correttamente le regole sui fringe benefit e sugli obblighi del sostituto d’imposta.

Una società che acquista in leasing delle e-bike da concedere in uso promiscuo ai propri dipendenti, non potrà beneficiare della detrazione forfettaria del 40% (articolo 19-bis 1 Decreto Iva), trattandosi di mezzi equiparati ai velocipedi e non ai veicoli a motore.

Una società intende concedere in uso promiscuo ai dipendenti a tempo indeterminato le bici configurandole come fringe benefit, ai sensi dell’articolo 51 Tuir, facendosi carico del costo base de leasing, con eventuale addebito al dipendente in caso di modello più costoso. Ciascun dipendente potrà scegliere tra vari modelli purché rientrino nei limiti tecnici del Codice della strada (potenza max 0,25 kW e velocità max 25 km/h). Al dipendente spetta inoltre il costo della ricarica e della manutenzione.

Le condizioni di utilizzo prevedono che almeno il 30% degli spostamenti casa‑lavoro sia effettuato con la e‑bike. Verrà introdotto un monitoraggio quotidiano tramite report cartaceo compilato dall’azienda e verificabile dal dipendente.

La stessa società fa sapere, inoltre, che intende acquistare anche una e‑bike a uso esclusivamente aziendale, da tenere in sede per spostamenti interni o in città.

Chiede quindi dei chiarimenti sui costi e sulla detraibilità dell’Iva relativi al leasing e il trattamento fiscale per i dipendenti a seguito dell’uso promiscuo delle e‑bike, al fine di applicare correttamente le regole sui fringe benefit e sugli obblighi del sostituto d’imposta.

IVA

Per quanto riguarda il corretto trattamento ai fini Iva, l’Agenzia, dopo aver fatto un quadro della giurisprudenza Ue (Corte di Giustizia, sentenza C‑286/2022), delle direttive (2009/103/CE, 2021/2118/UE, 2006/42/CE), del regolamento 168/2013 e del Codice della Strada (articolo 50) chiarisce che le e‑bike con potenza ≤ 250 W e assistenza fino a 25 km/h non sono “veicoli stradali a motore” ma sono equiparate ai velocipedi. Di conseguenza al caso prospettato non si può applicare la detrazione forfettaria del 40% (articolo 19-bis1 del decreto Iva) riservata dalla disposizione ai soli veicoli a motore.

Sempre in tema di detrazione Iva l’Agenzia chiarisce che se le e-bike sono usate esclusivamente per l’attività aziendale, l’imposta è detraibile secondo le regole ordinarie (ndr: 100%).

Se, invece, sono concesse ai dipendenti come welfare aziendale, con uso personale anche extra‑lavorativo), la messa a disposizione gratuita rientra tra le operazioni fuori campo Iva (articolo 3, comma 3, Dpr n. 633/1972), perché si tratta di prestazioni gratuite non imponibili. Per tali operazioni non sussiste diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.

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