Contratti nel settore del credito ed esenzione dal bollo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/02/2026
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/02/2026
Dal 20 novembre 2026 l’imposta non si applicherà ai contratti sotto i 200 euro, che non hanno interessi o oneri o prevedono commissioni minime e rimborso entro tre mesi per il consumatore
La legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 145 e 146 della legge 199/2025) ha introdotto alcune specifiche ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo.
In particolare, l’intervento normativo ha operato una modifica sia nell’articolo 2 della parte prima della tariffa, allegata al Dpr n. 642/1972 sia sull’omologa previsione contenuta nel nuovo Testo unico sull’imposta di registro e di altri tributi indiretti (nota 3 dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all’allegato 3 al Dlgs n. 123/2025), entrato in vigore il 13 agosto 2025, ma la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2027.
Le modifiche del Bilancio 2026
La novità da ultimo apportata dal comma 145 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, introdotto in sede di esame al Senato, incide sulla formulazione della nota 2-bis), dell’articolo 2, prima parte della tariffa, introdotta dal l’articolo 8 del Dl 557/1993, prevedendo espressamente l’esclusione dall’imposta dei seguenti contratti di credito:
- i contratti di importo inferiore a 200 euro
- i contratti che non prevedono interessi o altri oneri
- i contratti in cui il consumatore paga solo commissioni di importo non significativo, a condizione che il rimborso avvenga entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.
Infine, il successivo comma 146 circoscrive la portata temporale della novità introdotta, stabilendo che la stessa si applica con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.
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