il regime Pex apre ai non residenti

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/01/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/01/2024


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La legge di bilancio 2024 ha esteso anche a questa tipologia di soggetti la possibilità di tassare solo il 5% delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate


I non residenti potranno fruire del regime di parziale esenzione delle plusvalenze previsto dalla disciplina della participation exemption. La novità, introdotta dall’articolo 1 comma 59 del Bilancio 2024 (legge n. 213/2023),  è riservata a coloro che risiedono in Stati membri dell’Ue o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (See) e interessa le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
 
Il legislatore amplia, sotto un profilo soggettivo, il perimetro applicativo del regime di favore Pex, previsto dal nostro ordinamento dall’articolo 87 del Tuir, includendo, a determinate condizioni, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato – in linea con quanto affermato di recente dalla Corte di cassazione (cfr sentenze nn. 21261 e 27267 del 2023).
 
Il regime participation exemption (Pex) consente di evitare la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società e in capo al partecipante garantendo la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile – in quanto esenti nella misura del 95% – delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. La disciplina si applica ai soggetti Ires e Irpef che esercitano attività di impresa e i benefici sono connessi proprio alla misura dell’esenzione, che è strettamente correlata al soggetto che detiene la partecipazione. Più precisamente, l’esenzione della plusvalenza è prevista nella misura del:

  • 95% per i soggetti passivi Ires
  • 41,86% per i soggetti passivi Irpef.

Grazie alla novità in commento, apportata dal predetto comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, il legislatore è intervenuto sulle norme che disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze, introducendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 68 del Tuir, garantendo il trattamento agevolativo anche alle plusvalenze realizzate dai non residenti, in possesso di determinati requisiti.

Regime Pex: le novità per i non residenti
Il Bilancio 2024 ha apportato al regime Pex una modifica che consente di applicare la disciplina agevolativa di detassazione delle plusvalenze alle cessioni di partecipazioni qualificate effettuate dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato. che soggiacciono a specifici requisiti.
Più specificatamente, il citato comma 59 amplia, sotto il profilo oggettivo, amplia la platea dei beneficiari del regime Pex consentendo la sua applicazione alle plusvalenze realizzate dalle società e dagli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio che sono:

  • residenti in uno Stato appartenente all’Ue o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che consente un adeguato scambio di informazioni
  • soggetti a una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Da un punto di vista oggettivo, l’applicazione del regime di esenzione parziale (95%) dalle imposte sui redditi delle plusvalenze, per i predetti soggetti riguarda le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate in società di cui all’articolo 5 e nei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, a condizione che integrino gli specifici requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 dello stesso Tuir, vale a dire:

  • l’ininterrotto possesso per un anno, cioè dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione
  • la classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
  • la residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato
  • l’esercizio, da parte della società partecipata, di un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 del Tuir.
LA NOVITA’
Articolo 1 comma 59 legge 213/2023
Chi interessa Società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all’Ue o allo See che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società
Cosa interessa Le cessioni di partecipazioni qualificate aventi specifici requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del Tuir


Regime Pex: minusvalenze e plusvalenze
Il regime Pex interessa la qualificazione “fiscale” delle plusvalenze e, naturalmente, delle possibili minusvalenze derivanti dalla cessione. La deducibilità di queste ultime è correlata alla possibile tipologia di plusvalenza (imponibile o esente), che si sarebbe potuta realizzare con la cessione della partecipazione.
Il comma 59 della legge di bilancio in commento dispone che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.
Pertanto, al fine della determinazione della base imponibile, occorre creare un distinguo, nell’ambito dei redditi diversi, prevedendo che le minusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, che rientrano nell’ambito della norma, sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze realizzate successivamente, e non con le altre plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza deve essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

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