IL TRASFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 21/07/2014

Autore: Sartori Marco Fonte: Guida al Lavoro nr. 30 del 21/07/2014 pag. 23




Secondo la sezione lavoro della Corte di Cassazione, il ramo ceduto deve essere necessariamente "preesistente".

Con la sentenza n. 11832 del 27 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che il ramo d'azienda deve costituire un'attività economica organizzata in modo stabile, ossia una preesistente realtà produttiva autonoma, non creata ad hoc in occasione del trasferimento, o identificata come tale dalle parti del negozio translativo.
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