IMU FAQ SUI CASI DI ABOLIZIONE DELLA 1^ E 2^ RATA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/12/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/12/2020


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Il MEF risponde ai dubbi  relativi all’abolizione della prima e seconda rata Imu relative al 2020.


Abolizione della prima e seconda rata Imu relative al 2020, l’agevolazione, prevista dai decreti “Ristori”, è a favore dei soggetti passivi dell’imposta municipale, gestori delle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive adottate per arginare il contagio da Covid-19.

Aliquote approvate dopo il 16 novembre

La legge 159/2020 di conversione del Dl n. 125/2020 ha rinviato dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione delle aliquote Imu previste per quest’anno comunicate dai Comuni.

La modifica è arrivata quando contribuenti e intermediari avevano già calcolato quanto dovuto causando “scompiglio”.

Il Mef, con la prima Faq, precisa che coloro che hanno già provveduto a predisporre il modello di pagamento o addirittura a versare il saldo Imu 2020 in scadenza al 16 dicembre, sulla base delle aliquote pubblicate entro lo scorso 16 novembre (in virtù della precedente proroga), non è tenuto a ricalcolare il tributo e a compilare un nuovo modello, circostanza avvalorata da quanto previsto dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il quale all’articolo 3, comma 2, prevede che “In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

L’eventuale differenza che dovesse emergere dalle aliquote definitive dovrà essere versata senza sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso di conguaglio a favore, il contribuente dovrà azionare il procedimento relativo al rimborso.

Esenzione 2^ rata

L’esenzione dal saldo Imu prevista dal decreto Ristori-bis vale per le attività economiche ubicate in tutte le regioni dichiarate rosse tra il 3 novembre e il 16 dicembre 2020.

L’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu stabilita dall’articolo 5, del decreto “Ristori-bis, spetta per l'immobile localizzato in fascia “rossa”, utilizzato per lo svolgimento di una delle attività indicate nell’allegato n. 2 al decreto stesso, nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm 3 novembre 2020 e la scadenza del versamento del tributo ovvero entro il 16 dicembre 2020.

È ininfluente che durante quel periodo il territorio della regione sia passato in una diversa fascia di rischio.

Il decreto Ristori-ter, inoltre, ha esteso l’agevolazione, prevista in prima battuta per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, alle regioni Abruzzo, Campania, Toscana e alla provincia autonoma di Bolzano, divenute “rosse” successivamente. La mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo, precisa il ministero nella seconda risposta, non comporta alcun effetto nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti per usufruire del beneficio quando sono stati emanati i relativi decreti.

Teatri e alberghi

Un altro quesito riguarda cinema, teatri e alberghi esentati dal pagamento della seconda rata Imu dall’articolo 78 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”), in caso di immobili classificati nelle categorie catastali D/3 e D/2. Successivamente, l’articolo 9 del Dl n. 137/2020 ha cancellato l’appuntamento in cassa per le categorie Ateco indicate nell’allegato 1 al provvedimento stesso.

Tra i beneficiari sono inclusi cinema, teatri e alberghi, senza alcuna condizione rispetto alla categoria catastale posseduta, ma salvaguardando le disposizioni del Dl n. 104/2020 su richiamato. Al riguardo la Faq che esamina la questione fa riferimento a quanto dispone l’articolo 9 menzionato, che conferma i paletti fissati del decreto “Agosto” in materia e, quindi, l’applicabilità del beneficio fiscale soltanto per immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.

bed & breakfast e di case vacanze

Saltano, infine, il pagamento dell’imposta municipale 2020 i soggetti passivi per le strutture in cui svolgono attività di bed & breakfast e di case vacanze soltanto se esercitata in forma imprenditoriale (articolo 78 del Dl n. 104/2020). Il beneficio non può essere applicato senza organizzazione d’impresa.

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