Incentivi fiscali per l’alta formazione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/08/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/08/2021


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Dal Sostegni bis un bonus del 25% per corsi di specializzazione e perfezionamento in ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento di quelle previste dal Piano “Industria 4.0”


Sono agevolabili le spese relative al costo aziendale del dipendente durante il periodo di partecipazione a corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

Vi rientrano, ad esempio, quelle riferite a big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

La norma

Oltre a incoraggiare gli investimenti da parte delle aziende in attività di formazione professionale di alto livello svolte dai dipendenti (articolo 48-bis), il Dl n. 73/2021 interviene, modificandone alcune caratteristiche, sulla misura agevolativa introdotta dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 536 a 539, legge n. 178/2020, completamente sostituito) per incentivare l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo (articolo 60-bis).
 

L'agevolazione

Il credito d’imposta sulle spese sostenute nel periodo d’imposta 2021 (successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) per attività di formazione professionale di alto livello spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Il bonus è pari al 25% di quanto speso, da calcolare su un ammontare massimo di 300mila euro per ciascun beneficiario, comunque entro il limite complessivo delle risorse finanziarie messe a disposizione, ossia 5 milioni di euro.

Utilizzo

Il bonus può essere adoperato soltanto in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007; articolo 34, legge n. 388/2000). Non concorre alla formazione né del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

Le disposizioni di attuazione saranno dettate da un decreto Mise/Mef entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis”; il provvedimento dovrà fissare anche le regole per assicurare il rispetto del budget di spesa.

Sviluppo e acquisizione di competenze manageriali

L’altra novità in materia di formazione riguarda la riscrittura della disposizione agevolativa dettata dall’ultima legge di bilancio a favore dei soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private (garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore), da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private (in questi due ultimi casi, i percorsi formativi devono avere l’accreditamento Asfor, Equis o Aacsb e una durata totale non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva).

Le attività in questione sono premiate con un credito d’imposta fino all’80% (grandi imprese), al 90% (medie imprese) e al 100% (piccole e micro imprese) delle donazioni effettuate entro l’importo massimo di 100mila euro. Nei 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del bonus, un decreto Mef, sentiti i ministri dell’Università e della ricerca e dello Sviluppo economico, avrebbe dovuto stabilire le regole attuative della norma, anche per garantire il rispetto del plafond complessivo di spesa, fissato in 500mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Ora, il decreto “Sostegni-bis”, sostituendo il comma 536 della legge di bilancio 2021, ha apportato alcune modifiche all’impianto originario:

  • l’agevolazione spetta alle imprese, anziché ai soggetti pubblici e privati, come previsto in precedenza
  • il contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997)

le disposizioni attuative saranno stabilite, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da un decreto Mur, di concerto con il Mef, la cui emanazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis”.

 

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