Indennità di trasferta variabile senza prelievi fiscale e contributivo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/06/2018
Autore: De Fusco Enzo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/06/2018
Cassazione 16263/2018 depositata il 20/6/2018
Se l’indennità di trasferta è corrisposta in modo variabile, (escludendo i giorni in cui il lavoratore risulta assente) si applica il regime fiscale e previdenziale di esenzione totale previsto dall’articolo 51, comma 5 del Tuir e non quello previsto dal comma 6 per i trasfertisti che comporta il prelievo fiscale e previdenziale in modo forfettario al 50 per cento.
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