INDENNITÀ' PER I LAVORATORI DOMESTICI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/05/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 25/05/2020


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L'art. 85 del DL. Rilancio prevede una indennità a favore di colf e badanti


1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. L'indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL. n. 18/2020, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 (Fondo per il reddito di ultima istanza) del medesimo decreto, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103 (emersione del lavoro).

L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del DL. 28 gennaio 2019, n. 4, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime.

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL. n. 4/2019, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

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