INTERDIZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI E DECORRENZA DEI PROVVEDIMENTI
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 01/05/2008
Autore: Villanova Virginio Fonte: Guida al Lavoro nr. 18 del 02/05/2008 pag. 23
Il Ministero del lavoro, con lettera circolare del 17/04/2008, distingue tra interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione ed interdizione per condizioni di lavoro a rischio.
In caso di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o per patologie pregresse suscettibili di aggravamento, la domanda si considera accolta dopo sette giorni dalla presentazione e il provvedimento decorre dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro.
L'interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio presuppone un accertamento da parte della competente Direzione provinciale del lavoro, e decorre dalla data del provvedimento, che non può avere efficacia retroattiva.
L'interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio presuppone un accertamento da parte della competente Direzione provinciale del lavoro, e decorre dalla data del provvedimento, che non può avere efficacia retroattiva.
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