Intervallo di libera concorrenza”, le conclusioni formulate dall’Agenzia

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/05/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/05/2022


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Circolare 16/2022 con le istruzioni operative sulla corretta interpretazione del principio, alla luce della disciplina del Tuir sui transfer pricing, del decreto attuativo e delle linee guida Ocse


La corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare a ottenere anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza. In questi casi è possibile ricorrere all’intera gamma di valori all’interno dell’intervallo di libera concorrenza, “full range”, se tutte le operazioni individuate nell’intervallo sono parimenti comparabili.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 16/E del 24 maggio 2022, che fornisce istruzioni operative sulla corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza”, come specificato nell’articolo 6 del Dm del 14 maggio 2018, in applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Tuir ovvero dei Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia conformi a quanto previsto nell’articolo 9 del modello di Convenzione Ocse.

Se alcune delle transazioni comprese nell’intervallo dovessero presentare difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile e, quindi, rettificati, è preferibile l’utilizzo di “metodi statistici” per rafforzarne l’affidabilità e di un valore compreso nell’intervallo ristretto. Il ricorso, invece, ad un valore il più possibile centrale all’interno dell’intervallo deve essere limitato ai casi in cui l’intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità neppure per considerare affidabile qualsiasi punto compreso nell’intero intervallo ristretto tramite strumenti statistici e deve, in ogni caso, essere specificamente motivato.

Sarà cura degli Uffici far ricorso al “full range” soltanto in quei casi in cui sia ravvisabile una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del set con la “tested party”.

L’Agenzia in conclusione, nel ricordare nuovamente che secondo le linee guida Ocse l’individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l’applicazione del principio di libera concorrenza consente in determinate circostanze di pervenire unicamente a un’approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, raccomanda di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.

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