Intrasmissibilità sanzioni agli eredi
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/08/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/08/2015
Classificazione:
Le sanzini fiscali non sono trasmissibili agli eredi, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997)
L’accettazione dell’eredità, che può avvenire in via espressa o tacita (articolo 474 del codice civile), comporta tra i vari effetti anche la successione dei debiti del defunto. In altri termini, l’erede subentra nelle situazioni giuridiche debitorie, anche fiscali, del de cuius. Gli eredi sono quindi tenuti a rispondere in solido delle obbligazioni tributarie (tributi e relativi interessi) il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa (articolo 65 del Dpr 600/1973). Non sono invece trasmissibili le sanzioni, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997); ne va quindi richiesto lo sgravio all’Amministrazione finanziaria.
LINK:
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/eredi-al-netto-sanzionile-rate-sospeso-del-caro-estinto
http://www.fiscooggi.it/posta/intrasmissibilita-sanzioni-agli-eredi
http://www.fiscooggi.it/posta/intrasmissibilita-sanzioni-agli-eredi
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro