Intrasmissibilità sanzioni agli eredi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/08/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/08/2015


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Le sanzini fiscali non sono trasmissibili agli eredi, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997)

L’accettazione dell’eredità, che può avvenire in via espressa o tacita (articolo 474 del codice civile), comporta tra i vari effetti anche la successione dei debiti del defunto. In altri termini, l’erede subentra nelle situazioni giuridiche debitorie, anche fiscali, del de cuius. Gli eredi sono quindi tenuti a rispondere in solido delle obbligazioni tributarie (tributi e relativi interessi) il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa (articolo 65 del Dpr 600/1973). Non sono invece trasmissibili le sanzioni, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997); ne va quindi richiesto lo sgravio all’Amministrazione finanziaria.
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