Investimenti in Pmi innovative senza benefici gli acquisti di quote
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/11/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/11/2024
Le agevolazioni fiscali previste in materia di start up e piccole e medie imprese innovative si inseriscono infatti all'interno di un sistema volto a favorirne la nascita e lo sviluppo
Risposta n. 219 del 6 novembre.
Non rientrano nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di piccole e medie imprese innovative, effettuati tramite compravendita di partecipazioni già detenute da terzi. Questa modalità di acquisto, non solo non rientra tra quelle espressamente contemplate dalla disciplina di riferimento, ma non sarebbe neppure conforme alla ratio della stessa.
Le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012 in materia di start up innovative e dell'articolo 4, comma 9, del Dl n. 3/2015 in tema di Pmi innovative, consistenti nella concessione di detrazioni per gli investitori Irpef o di deduzioni per quelli Ires, si inseriscono infatti all'interno di un sistema volto a favorire la nascita e lo sviluppo delle start up e delle Pmi innovative.
Come indicato anche nella relazione illustrativa al decreto-legge n. 179/2012, l'intento del legislatore era quello di predisporre una serie di misure sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione delle start up e delle Pmi, introducendo incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti da parte di privati e aziende che investono direttamente o per il tramite di società di investimento specializzate.
In pratica, in base alla norma, nella nozione di ''investimento agevolato'' rientrano esclusivamente i conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start up e/o Pmi innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale.
La risposta n. 219 viene fornita a una società di gestione del risparmio indipendente, attiva nel settore degli investimenti alternativi e iscritta all'Albo delle società di Gestione del risparmio tenuto da Banca d'Italia.
L’istante ha istituito un fondo, che si qualifica come fondo d'investimento europeo a lungo termine e si configura come fondo comune di investimento mobiliare, alternativo, chiuso e non riservato. In particolare, chiede chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del Dm 2019, attuativo dei citati decreti-legge, nel quale è impressa la nozione di “Oicr qualificato”, cioè l'Oicr che investe ''prevalentemente'' in start up o Pmi innovative ammissibili e che, in quanto tale, può attribuire il diritto alle predette agevolazioni fiscali a coloro che investono nello stesso.
L'investimento agevolato, secondo le norme di riferimento, può essere effettuato direttamente dall'investitore ovvero indirettamente, vale a dire per il tramite di intermediari ''qualificati'' che investono in prevalenza in start up e/o Pmi innovative.
Nella categoria degli intermediari “qualificati” rientrano anche gli ''organismi di investimento collettivo del risparmio [...] che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative'', istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up o Pmi innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta.
In sostanza, la società chiede se i sottoscrittori avranno possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 4, comma 9, del Dl n. 3/2015 e dalle relative disposizioni attuative, anche se il fondo investirà nelle Pmi innovative ammissibili, oltre che con conferimenti in denaro iscritti a incremento della voce capitale e/o riserva sovrapprezzo dell'impresa target, anche tramite compravendita di partecipazioni, sempre rispettando il vincolo di composizione del 70 per cento.
Al riguardo, l’Agenzia sottolinea che, come espressamente previsto dall'articolo 3 del Dm 2019 e ribadito dalla circolare n. 16/1014, rientrano nella nozione di ''investimento agevolato'' esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start up e/o Pmi innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale.
Inoltre, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della Pmi innovativa.
Di conseguenza, come anticipato, l’Amministrazione ritiene che non possano rientrare nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di Pmi innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi.
Nel caso prospettato, il riconoscimento dell'agevolazione anche per gli investimenti in Pmi innovative effettuati attraverso la compravendita delle relative quote di partecipazione non rispecchierebbe la ratio della disciplina agevolativa, dal momento che l'acquisto di partecipazioni detenute da soggetti terzi non favorisce né la nascita né lo sviluppo di Pmi o di start up innovative.
Di conseguenza, in linea generale, ai fini della verifica dalla soglia di prevalenza (70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie) assumono rilevanza solo le partecipazioni ottenute mediante un ''investimento agevolato'', ossia esclusivamente tramite conferimenti in denaro o aumenti di capitale in start up e/o in Pmi innovative (senza considerare le partecipazioni nelle stesse ottenute mediante contratti di acquisto) aventi i requisiti previsti dagli articoli 25 e 29 del Dl n. 79/2012 e dall'articolo 4 del Dl n. 3/2015, nonché dalle previsioni del Dm 2019.
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