IPOTESI DI STAGIONALITA’ PREVISTE DAL CCNL, VALGONO LE DEROGHE AL TEMPO DETERMINATO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 23/03/2021
Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 14 del 23/03/2021 pag. 20
Con la nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021 l’Ispettorato nazionale del lavoro si è pronunciato sull’efficacia delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.
Secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, la contrattazione collettiva nazionale può individuare attività stagionali ulteriori rispetto a quelle elencate nel DPR n. 1525/1963, che beneficiano comunque delle deroghe ai limiti previsti per i contratti a tempo determinato dagli articoli 19, comma 2, 21, commi 1 e 2, e 23 comma 2 del d. lgs. 81/2015.
Le imprese turistiche stagionali con periodo di inattività di 70 giorni continuativi, o 120 giorni non continuativi, possono stipulare anche contratti a tempo indeterminato senza perdere il carattere stagionale, data la necessità di svolgere attività programmatorie o preparatorie.
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