Isa 2025 approvati 172 modelli

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/03/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/03/2025


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I contribuenti che utilizzano l’applicativo RedditiOnLine, possono importare alcuni dati indicati in dichiarazione nel software per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale


Con provvedimento del 17 marzo 2025, sono stati approvati, 172 modelli con relative istruzioni, per comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), da utilizzare per il periodo di imposta 2024.

Lo stesso provvedimento prevede un sistema di importazione degli stessi dati dal modello Redditi per semplificare l’adempimento dichiarativo. 

Convalidate, poi, con un secondo provvedimento, anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli.

Sono tenuti all’invio i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, indicati nella Tabella 1 allegata alle istruzioni Parte generale e che non presentano una specifica causa di esclusione, di cui viene fornito un elenco delle stesse istruzioni (ad esempio, chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno oppure chi dichiara ricavi o compensi superiori al limite stabilito per il relativo Isa).

Inoltre, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa, sono tenuti all’adempimento coloro che:

  • esercitano due o più attività di impresa non rientranti nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale, quando i ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti nell’indice relativo all’attività prevalente superano del 30% del totale dei ricavi dichiarati
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva (Titolo V-bis, Dpr n. 633/1072).

Al solo fine di acquisire le informazioni utili all’elaborazione dei relativi Isa, il provvedimento, inoltre, prevede la compilazione del modello per le società tra professionisti e avvocati, le cui attività sono classificate sotto determinati codici (tra cui ingegneria, commercialisti, consulenti del lavoro, e altri servizi professionali).

Come anticipato, con l’intento di semplificare la compilazione dei modelli, i contribuenti che utilizzano l’applicativo “RedditiOnLine” possono direttamente importare i dati riportati nei modelli nel software per l’applicazione degli Isa, avvalendosi di un apposito sistema informatico di precompilazione. Questo dove c’è corrispondenza tra i dati contabili presenti nel modello Redditi 2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli Isa 2025.

I modelli, infatti, devono essere inviati direttamente o avvalendosi di incaricati autorizzati alla trasmissione, insieme alla dichiarazione dei redditi, in via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche, anch’esse approvate oggi con un altro provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Approvati i modelli, definite le specifiche

Con provvedimento siglato nella stessa data, come premesso, è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici. E, siccome i modelli Isa costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.

In particolare, l’allegato 1 si riferisce alle specifiche tecniche cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati, rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, da dichiarare con i modelli Redditi 2025.
L’allegato 2 riguarda la procedura di controllo della coerenza tra i dati dei modelli Redditi 2025 e quelli indicati nei modelli Isa.

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche e ai controlli di coerenza saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito.

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