Isa 2026 e Cpb 2026-2027 le regole a regime sui dati precalcolati

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/04/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/04/2026


Classificazione:

img_report

A partire dal 2026 un provvedimento ridisegna le modalità di acquisizione degli “ulteriori dati


Il provvedimento del 13 aprile 2026, definisce in modo strutturale e non più annuale le modalità con cui contribuenti e intermediari possono acquisire gli “ulteriori dati” necessari all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e all’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

A partire da quest’anno, dunque, con il provvedimento appena pubblicato, l’Agenzia delle entrate ridisegna le modalità di acquisizione degli “ulteriori dati”, partendo:

•   dall’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2025

•   dall’elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

L’obiettivo è quello di stabilizzare le regole operative, fornendo certezze agli operatori del settore, superando la logica del provvedimento annuale e allineando le procedure alle novità della “delega unica” introdotta dalla riforma degli adempimenti, evitando infine – come invece avveniva in passato – di dover intervenire ogni anno con un provvedimento per disciplinare le modalità di acquisizione degli “ulteriori dati”.

A tale riguardo è opportuno evidenziare che la vera novità operativa è l’integrazione piena della procedura di acquisizione degli “ulteriori dati” con la “delega unica: viene infatti prevista una corsia specifica che si basa sul servizio “acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di CPB”, attivabile tramite “delega unica”, dedicata agli intermediari che non hanno attivato la delega al cassetto fiscale delegato.

La delega unica

Si ricorda che la delega unica” è stata introdotta con l’articolo 21 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 e consente l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione compilando un unico modello.

A tale disposizione è stata data attuazione con i successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia aventi ad oggetto la “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”.

I servizi che possono essere delegati all’intermediario con la “delega unica” sono molteplici, in particolare, la delega può riguardare:

  • a) la consultazione del cassetto fiscale delegato
  • b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, registrazione dell’indirizzo telematico, fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, accreditamento e censimento dispositivi
  • c) l’acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale
  • d) i servizi online dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Gli ulteriori dati

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa e della elaborazione della proposta di Cpb per i contribuenti tenuti all’applicazione degli Isa, sono necessari ulteriori dati, oltre a quelli dichiarati dai contribuenti negli appositi modelli.

Tali “ulteriori dati” devono essere resi disponibili ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate anche ai fini della semplificazione di cui al comma 4-ter dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, individuando inoltre, le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.

 

Contenuto del provvedimento

Per consentire tutto ciò, è lo stesso articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 a prevedere che tali modalità siano individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento da poco pubblicato è quindi strutturato distinguendo le diverse modalità di richiesta ed acquisizione degli “ulteriori dati” in base alla tipologia di soggetto richiedente (intermediario o singolo contribuente) ed alla tipologia di delega (delega al cassetto fiscale o delega allo specifico servizio limitato ai dati Isa e Cpb):

1. richiesta e acquisizione da parte degli intermediari:

  • a)  con “delega unica” che abilita alla consultazione del cassetto fiscale delegato
  • b) con “delega unica” che abilita allo specifico servizio di acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di Cpb

2. richiesta e acquisizione da parte dei singoli contribuenti.

 

Intermediari: richiesta massiva dati via Entratel

Operativamente la richiesta con modalità massiva da parte dell’intermediario avviene via Entratel con l’invio di un file elenco delle posizioni dei contribuenti per cui si richiedono gli “ulteriori dati” e utilizza le stesse regole procedurali sia per gli intermediari con “delega unica” al cassetto fiscale delegato che con “delega unica” che abilita al servizio di acquisizione dei dati Isa e Cpb (ricevute, gestione errori, tempi di messa a disposizione).

In particolare, va ricordato che per gli intermediari è ancora attualmente in uso la vecchia delega al cassetto fiscale attivata o rinnovata entro la data del 5 dicembre 2025 per l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate, efficace fino al giorno della scadenza originaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2027; questa modalità, dopo tale scadenza, verrà definitivamente sostituita dalla “delega unica”, ovvero il nuovo servizio attraverso il quale gli intermediari possono consultare diverse informazioni, tra cui anche quelle contenute nel cassetto fiscale, relative al contribuente dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega.

Nei confronti degli intermediari che non sono stati delegati alla consultazione del cassetto fiscale emerge, in particolare, la discontinuità rispetto agli anni precedenti; il provvedimento, infatti, definisce un servizio ad hoc per consentire agli intermediari sprovvisti di delega al cassetto fiscale delegato di acquisire i dati, purché dispongano della “delega unica” per il servizio di “acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di Cpb”.

Non è più prevista, pertanto, la vecchia procedura per la quale era necessario seguire il procedimento che prevedeva l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega del contribuente all’acquisizione dei dati Isa e Cpb: tale procedura era, sostanzialmente, analoga al meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati.

 

Intermediari: richiesta puntuale dati

Il provvedimento dell’Agenzia non esclude la possibilità da parte dell’intermediario di poter richiedere gli ulteriori dati Isa e Cpb anche per un solo contribuente, attraverso una richiesta puntuale.

Naturalmente l’intermediario in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale delegato potrà prelevare direttamente il file dal cassetto fiscale nell’area riservata, mentre quello abilitato al solo servizio di acquisizione dei dati Isa e Cpb potrà acquisire gli ulteriori dati del singolo contribuente attraverso la medesima procedura prevista per la modalità massiva inviando però un file che contiene una sola posizione.

 

Contribuenti: download diretto dall’area riservata

Al di fuori del caso in cui sia l’intermediario a richiedere gli ulteriori dati, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prevede anche che sia lo stesso contribuente a poter prelevare direttamente il file dal cassetto fiscale nella propria area riservata; ciò potrà avvenire con autenticazione attraverso Spid/Cie/Cns o credenziali Entratel/Fisconline nei casi previsti.

 
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro