ISA SANZIONI per OMESSA INESATTA COMUNICAZIONE DEI DATI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/06/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 23/06/2019
Le sanzioni previste per ci non comunica i dati o li comunica in modo inesatto.
Prima di contestare la violazione, l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
È prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997) nei seguenti casi:
- omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli Isa
- comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati.
Gli Uffici dell’Agenzia devono, in ogni caso, tenere conto del comportamento del contribuente per la graduazione della misura della sanzione.
Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, secondo l'agenzia, può accertare, previo contraddittorio, le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo “puro”.
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