Iva al 10% per l’integratore ricco di fermenti lattici

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/03/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/03/2022


Classificazione:

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il parere tecnico dell’Adm che ne analizza i contenuti può equipararli a composti con IVA ridotta


L’integratore alimentare, che agisce sull’equilibrio della flora intestinale e favorisce la digestione, classificato dall’amministrazione delle dogane con il codice 2106.90.92 della Nomenclatura combinata è riconducibile ai prodotti individuati dalla Tabella A, parte III, punto 80 del decreto Iva e usufruisce dell’aliquota Iva al 10%.

Con la risposta n. 121 del 17 marzo 2022 l’Agenzia delle entrate risolve ancora un dubbio sulla corretta aliquota Iva da applicare a un integratore alimentare.

Anche in questo caso, il parere è strettamente vincolato alla consulenza tecnica fornita dalle Dogane.

Il chiarimento è rivolto a una società non residente, la cui attività principale è la commercializzazione di integratori alimentari. Tra questi, uno in particolare, grazie all’alta concentrazione di fermenti lattici vivi, agisce sull'equilibrio della flora intestinale e facilita la digestione. È venduto in flaconi di 30 capsule ciascuno, è provvisto di etichetta, con le indicazioni che ne spiegano composizione e posologia, per chi è indicato e le modalità di conservazione.

L’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, interpellata dall’istante, ha classificato l’integratore commercializzato dalla società nell’ambito del Capitolo 21 della Nomenclatura combinata, riservato alle “Preparazioni alimentari diverse”, facendogli posto tra i prodotti della voce 2106 che individua le “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificatamente, attribuendogli il codice Nc 2106.90.92.

Quest’ultimo identificativo distingue le “altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola”.

L’istante ritiene di poter applicare alla vendita dell’integratore in esame l’aliquota Iva ridotta al 10% prevista dalla Tabella A, parte III, punto 80 del Dpr n. 633/1972 per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.

Il ragionamento dei tecnici delle Entrate porta alle stesse conclusioni anche se, premette il documento di prassi, gli integratori alimentari non usufruiscono di per sé della tassazione agevolata perché non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva che individuata i prodotti a imposta ridotta.

L’applicazione dello sconto Iva è invece valutata, caso per caso, in base al parere tecnico dell’Adm, che analizza la composizione del preparato. Secondo la classificazione fornita dalle Dogane, gli integratori riconducibili ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al decreto Iva, usufruiscono, rispettivamente, dell'aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.
Applicano l’Iva al 10%, ha chiarito l’Agenzia delle entrate in numerosi documenti di prassi, gli integratori riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III su richiamata ossia alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” classificati dall’Adm, in base alla loro composizione, nell'ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.

Per quanto riguarda il prodotto in esame, le Dogane, analizzati gli ingredienti, ritengono che in funzione della sua composizione, delle modalità di consumo e della destinazione d'uso, possa rientrare nel Capitolo 21 ossia tra le “Preparazioni alimentari diverse”. Il parere è confermato anche dalle note esplicative al sistema armonizzato relative alla voce SA 2106 che, tra l’altro, definisce i preparati di tale voce destinati a mantenere l’organismo in buona salute mentre ne sono esclusi i composti simili diretti a prevenire o curare malattie o affezioni (voce 30.03 o 30.04). La classificazione più specifica attribuita con il codice 2106.90.92 è sostenuta poi, continuano le Dogane, dalla giurisprudenza unionale consolidata e trova riscontro in numerose informazioni tariffarie vincolanti presenti nella data base Ebti.

Alla luce del quadro sopra descritto e della classificazione doganale, l’Agenzia delle entrate ritiene che all’integratore alimentare oggetto dell’interpello sia applicabile l'aliquota Iva del 10% prevista dal n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura combinata attualmente in vigore.

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