IVA AL 4% PER I GRISSINI CON ERBE AROMATICHE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/08/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/08/2021


Classificazione:

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Interpello per due tipi di grissini: uno all’aglio e l’altro alla cipolla


Risposta n. 547 del 17 agosto 2021.

La classificazione merceologica fornita dall’Adm, chiarisce l’Agenzia delle entrate, fa rientrare i prodotti in questione tra quelli di panetteria con aliquota Iva agevolata al 4 per cento.
 
Il quesito da risolvere arriva da una Srl che produce prodotti alimentari e tra questi due tipi di grissini: uno all’aglio e l’altro alla cipolla. L’istante dopo aver elencato gli ingredienti utilizzati per ciascuno dei prodotti chiede se per essi possa essere applicata l’Iva al 4% in base al numero 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, prevista, tra l’altro, per la panetteria ordinaria, ossia per “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”.
 
La legge di bilancio 2019 ha ampliato il raggio di applicazione dell’agevolazione rispetto all’interpretazione autentica prevista dal comma 2 dell'articolo 75 della legge n. 413/1991, specificando cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria”.
La circolare n. 8/2019, sulla scia di tale modifica, ha chiarito che l’agevolazione in esame è applicabile, con efficacia retroattiva, anche ai prodotti della panetteria ordinaria che contengono gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Si tratta di ingredienti che prima venivano associati alla panetteria “fine” con aliquota ridotta al 10% perché compresi nel numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
 
Tra i nuovi ingredienti ammessi all’Iva ridottissima sono entrate le “erbe aromatiche e spezie di uso comune”, espressione generica che non fa riferimento a un elenco tassativo ben definito. Sono compresi, certamente, tutti i più comuni aromi utilizzati in cucina a prescindere dall’aliquota Iva applicata in base alla classificazione merceologica doganale, sempreché naturalmente, costituiscano una minima parte dell’impasto da forno.
Per un riferimento più mirato dal punto di vista tecnico si può fare riferimento, come chiarito con la risoluzione n. 51/2019, alla classificazione merceologica effettuata dalle Dogane. L’Adm in quell’occasione precisava che l'espressione "erbe aromatiche" comprende prodotti che, dal punto di vista della classificazione merceologica, appartengono a diverse categorie, alcune rientrano tra gli ortaggi (come aglio e cipolla), altre tra le piante utilizzate in profumeria e altre ancora tra le spezie.
 
Anche nel nostro caso, la soluzione al quesito non poteva prescindere dal parere tecnico dell’Adm, che ha ritenuto classificabili entrambi i tipi di grissini tra le Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria” (Capitolo 19 della nomenclatura combinata Ue).
Nello specifico, i grissini all’aglio e alla cipolla rientrano, per le Dogane, in base alle loro caratteristiche, tra i prodotti della voce 1905 40 “fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati e in particolare della sottovoce NC 1905 4090, NESA voce 1905 lettera A, punto 5 “Le fette biscottate, il pane tostato e i prodotti simili tostati anche a fette o macinati, contenenti o no burro o altre materie grasse zucchero, uova o altre sostanze nutritive”.
 
L’Agenzia delle entrate, sulla base della classificazione delle Dogane, dice sì, in conclusione, all’applicazione dell’aliquota del 4% per i grissini oggetto dell’interpello, perché ritiene, come sostenuto anche dall’istante, che possano rientrare tra i prodotti del n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, tenuto conto della norma di interpretazione autentica di cui alla legge di bilancio 2019.

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