LA DETRAZIONE TRANSITORIA SUL TFR IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2005
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 03/12/2005
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 48 del 02/12/2005 pag. 48
Classificazione:
L'art. 11 del d.lgs. 47/2000 stabilisce che la detrazione può essere applicata sino alla fine del corrente anno.
Il citato decreto legislativo ha transitoriamente introdotto una detrazione di € 61,97 annui, proporzionalmente ridotta in presenza di periodi in cui il tfr non è maturato, o qualora il rapporto si svolga per un numero di ore inferiore a quello ordinario.
Tale detrazione riduce l'imposta relativa ai tfr liquidati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, dal 01/01/2001 fino alla data di entrata in vigore della riforma del tfr, e in ogni caso non oltre il 31/12/2005.
In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che la detrazione potrà essere applicata alle cessazioni che avverranno il 31/12/2005, anche se il diritto alla percezione del trattamento maturerà il giorno successivo a quello della cessazione.
Tale detrazione riduce l'imposta relativa ai tfr liquidati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, dal 01/01/2001 fino alla data di entrata in vigore della riforma del tfr, e in ogni caso non oltre il 31/12/2005.
In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che la detrazione potrà essere applicata alle cessazioni che avverranno il 31/12/2005, anche se il diritto alla percezione del trattamento maturerà il giorno successivo a quello della cessazione.
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