La lotteria degli scontrini

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/11/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 04/11/2019


Classificazione:

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La lotteria degli scontrini è prevista dalla legge n. 232/2016 commi da 540 a da ultimo modificati dal DL. fiscale 2020.


Cogliamo pertanto l’occasione per riepilogare la normativa

Decorrenza e partecipanti

540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015., possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale (o meglio il codice lotteria) all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Irrilevanza fiscale delle vincite

I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Lotteria anche con la fattura

541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del DL. n. 78/2010, ovvero ai sensi dell'articolo 1, c. 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

Incentivi ai pagamenti elettronici

542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 (corrispettivi).

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