LA RIVALUTAZIONE 2020 DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI NEL BILANCIO 2019
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/02/2020
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 11/02/2020
Nella legge Bilancio 2020 i commi da 696 a 704 contengono disposizioni che consentono di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, posseduti al 31.12.2019 e risultanti già dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.
La rivalutazione si effettua nel bilancio 2019, o meglio nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2020.
La relativa imposta si versa in tre o in sei rate se il dovuto supera i 3 milioni di euro.
Le 3 rate scadono al 30/6/2020, 30/6/2021 e 30/6/2022
Le 6 rate scadono al 30/6/20, 30/11/20, 30/6/21, 30/11/21, 30/6/22 e 30/11/22
La rata del 30.6 può essere prorogata al 30.7 con maggiorazione 0,4%).
Il costo della rivalutazione è pari al 12% sulla rivalutazione dei beni ammortizzabili, 10% sulla rivalutazione dei beni non ammortizzabili inoltre versando un 10% è possibile affrancare la riserva di rivalutazione (facoltativo).
Il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal 1.1.2022 (2021 per gli immobili) ma ai fini della rivendita o assegnazione dei cespiti è riconosciuto dal 1.1.2023.
Dalla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa i cosiddetti beni-merce.
Soggetti interessati
La rivalutazione interessa le società di capitali e gli enti soggetti IRES (di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.), che nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività' di impresa (beni merce), risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
Il richiamo alle disposizioni dell’art. 15 della legge 342/2000 contenuto nel c. 556 della L. 232/2016, fa rientrare fra i soggetti interessati anche:
- le imprese individuali; le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice ed equiparate;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (ex art. 87 c. 1 lett. c) ora art. 73 del TUIR.);
- le società e gli altri enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato (ex art. 87 c. 1 lett. d) ora art. 73 del TUIR.) e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello stato mediante stabili organizzazioni.
Circa i soggetti in contabilità semplificata, la rivalutazione era consentita a condizione che fosse redatto apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione eseguita. Con Risoluzione n. 14/2010 l’agenzia ha escluso l’obbligo di bollatura e vidimazione affermando che:
Con la soppressione dell’obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro inventari, si ritiene che l’obbligo della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo. Ne consegue che gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.
Beni rivalutabili
Sono rivalutabili tutti i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 ad esclusione di quelli che di seguito diremo.
In particolare la rivalutazione ha per oggetto beni costituenti immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili quali:
- gli immobili;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
Compresi beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Sono rivalutabili anche i beni immateriali quali ad esempio:
- marchi e brevetti;
- licenze, concessioni e know how.
Ancorché non più iscritti in bilancio in quanto interamente ammortizzati ma che godono ancora di tutela (circ. 13/2014 punto 1).
Sono poi rivalutabili le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni.
Il rapporto di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. deve sussistere ininterrottamente almeno dall’esercizio chiuso entro il 31/12/2018, perché le partecipazioni possano essere rivalutate.
Sono rivalutabili anche i diritti di usufrutto e le immobilizzazioni in corso di costruzione.
Possono essere rivalutate anche le aree fabbricabili (non classificate come beni merce) appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Tutti questi beni devono essere posseduti alla fine dell’esercizio 2019 esercizio nel quale viene eseguita la rivalutazione e acquisiti fino al termine dell’esercizio chiuso entro 31 Dicembre 2018.
Per i soggetti in contabilità semplificata, non esistendo il bilancio 2018, l’acquisizione dei beni deve risultare dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del DPR 29 Settembre 1973, n. 600 (registri beni ammortizzabili o IVA).
Per chi volesse approfondire l'argomento segnaliamo nel link sottostante un foglio di calcolo per eseguire la rivalutazione completo di commento monografico di cui il presente è uno stralcio.
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