La sostitutiva «salva» le riserve

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/06/2016

Autore: Ferranti Gianfranco Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/06/2016 pag. 16


Classificazione:



Nella circolare 26/E del 2016 non sono stati precisati gli effetti nei riguardi dei soci dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 13 per cento, da parte della società, delle riserve in sospens.

Appare, inoltre, problematica l’esclusione dalle agevolazioni delle società non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Le riserve in sospensione
La società può applicare l’imposta sostitutiva all’ammontare delle riserve annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e non assume a tal fine rilevanza l’importo delle plusvalenze realizzate. Tali riserve possono anche derivare da una precedente legge speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato.
Nella circolare 25/E del 2007 era stato affermato, in relazione alla trasformazione agevolata, che «l’assoggettamento ad imposta sostitutiva in capo alla società trasformata esaurisce definitivamente il prelievo tributario non solo con riferimento ai plusvalori latenti dei beni costituenti il compendio aziendale, ma a
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