Convertito in legge del Dl fiscale tra conferme e nuove misure

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/05/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 27/05/2026


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Il testo approvato dal Parlamento ingloba anche le disposizioni del Dl n. 42 del 3 aprile 2026 e presenta ulteriori disposizioni, per esempio in materia di concordato preventivo biennale


Nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio è stata pubblicata la legge 22 maggio 2026, n. 88 di conversione del Dl  n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Molteplici gli ambiti di intervento dell’originario decreto: dal regime Iva delle operazioni permutative, al credito d’imposta per gli investimenti tecnologici, alle esenzioni sugli interessi obbligazionari e sulle ritenute agli sportivi dilettanti. La norma in esame, inoltre, ha assorbito le disposizioni del decreto legge n. 42 del 3 aprile 2026 (Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese) e introdotto ulteriori nuove misure. A seguire un resoconto delle principali misure di natura fiscale contenute nel provvedimento alla luce delle modifiche approntate in sede di conversione.

Trattamento Iva delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento

L'articolo 1 del decreto-legge n. 38 ha originariamente previsto il differimento al 1° gennaio 2026 dell'efficacia del nuovo regime Iva per le permute (modificando l’articolo 1, comma 139, introdotto dalla Legge di bilancio 2026, in rettifica dell'articolo 13 del Dpr n. 633/1972), salvaguardando i comportamenti pregressi senza rimborsi o rettifiche dell’imposta già liquidata.

Nel dettaglio, la disposizione ha ridefinito il regime transitorio di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative previste dall’articolo 1, comma 138, della legge di bilancio 2026 (n. 199/2025), in base al quale per determinare la base imponibile Iva si assume come principio, in luogo del precedente criterio del valore normale, l’ammontare complessivo di tutti i costi (diretti, indiretti e accessori) riferibili all'operazione, documentati in modo oggettivo.

In sede di conversione del decreto in esame, l’articolo 1 è stato profondamente rivisto.

Il legislatore, nel nuovo testo, interviene direttamente in modifica del citato articolo 13, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972 (e parallelamente del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10) sostituendo interamente la lettera d).

La novella dispone, con riferimento alle operazioni permutative, che la base imponibile Iva sia composta dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Contestualmente, l'articolo propone l'abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio n. 199/2025 che intervenivano sulla medesima materia, prevedendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, facendo salvi i comportamenti adottati in conformità della disciplina previgente.

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