L'accettazione tacita non può essere ostativa all'accesso al super ammortamento.
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/01/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/01/2022
Nell'ipotesi di un contratto di appalto gli investimenti si considerano "effettuati" ai fini dell'agevolazione richiamata alla data di "ultimazione" della prestazione ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, di regola
individuata nel momento di "accettazione senza riserve" dell'opera dell'appaltatore.
la risoluzione n. 77/2021, l’amministrazione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione in materia (sentenza n. 10582/2015), afferma che, al pari dell'accettazione espressa, quella tacita è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), del Tuir. Pertanto, l'accettazione per facta concludentia non può essere ostativa all'accesso al super ammortamento.
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