LAVORAZIONE INTRA ANCHE SE IL COMMITTENTE HA P. IVA ANCHE NEL PAESE DI LAVORAZIONE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/11/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/11/2018


Classificazione:

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Cessioni intracomunitarie di beni che subiscono una lavorazione nello Stato membro diverso da quello di destinazione


Principio di diritto n. 10/2018

Già la circolare 13/1994 ha qualificato operazione intracomunitaria nella quale:

 

Operatore nazionale (IT) cede materie prime a soggetto greco (EL) con consegna per conto di quest'ultimo, per la successiva lavorazione, a soggetto portoghese (PT).
(PT) al termine della lavorazione ne cura l'invio in Grecia al committente greco (EL).
 

La circolare identifica come cessione intra  articolo 41, comma 1, lett. a) del DL n. 331 del 1993 l'operazione fra l'italiano (IT) e il greco (EL).

 

Ora il principio conferma la cessione intra se la cessione avviene nei confronti della partita IVA del committente (EL) rilasciata dal paese di destinazione del bene e non invece nei confronti della partita IVA del committente Greco aperta nel paese della lavorazione (PT).

 

In ogni caso sarebbe cmq non imponibile la cessione dei beni da (IT) nello Stato della lavorazione anziché, in quello dove è stabilito il cessionario (EL) e dove sono destinati i beni dopo la lavorazione.

In quest'ultimo caso la cessione sarà verso la partita Iva assunta dal cessionario/committente nel paese della lavorazione (PT).

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