Lavori edilizi agevolabili e certificazione SOA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/01/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/01/2024


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L’attestazione SOA, richiesta alle imprese appaltatrici che realizzano interventi edilizi di importo superiore a 516.000 euro, non deve essere posseduta anche dalle imprese subappaltatrici che realizzano parte dei lavori di importo sotto detto valore


Per promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano interventi edilizi di importo rilevante, per i quali è possibile richiedere gli incentivi fiscali indicati negli articoli 119 e 121 (comma 2) del decreto legge n. 34/2020, e per contrastare il fenomeno delle frodi, il decreto legge n. 21/2022 (articolo 10-bis) ha previsto che se i lavori da realizzare sono di importo superiore a 516.000 euro le agevolazioni potranno essere riconosciute a condizione che l’esecuzione degli interventi venga affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

Successivamente, il decreto legge n. 11/2023 (articolo 2-ter, comma 1, lettera d) ha disposto che il limite di 516.000 euro va calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.

Pertanto, come ha anche chiarito l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/2023, quando i lavori sono dati in subappalto “le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo se le stesse eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro”.

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